Riforma del Terzo Settore: è arrivato il momento di entrare nel vivo
La Riforma del Terzo Settore non è una novità, tuttavia stiamo entrando nel rush finale che vedrà un vasto numero di protagonisti coinvolti nelle modifiche amministrative necessarie e richieste. A cominciare da noi di Aref International Onlus. Che forniremo, man mano, tutti gli aggiornamenti necessari al nostro adeguamento alla riforma in corso. A partire da questa prima breve introduzione a quelli che sono, in linea generale, i cambiamenti imposti dalla Riforma e le loro conseguenze.
La legge della Riforma del Terzo Settore
Ciò che disciplina la Riforma del Terzo Settore è il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo Settore“, introdotto con circolare ministeriale n.20 del 27 dicembre 2018 con oggetto “Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo in chiaro una serie di modifiche necessarie per il corretto esercizio dell’autonomia statutaria da parti di Enti come Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e altri Organismi tra cui le Onlus. Il cui termine ultimo per adeguarsi è il 3 agosto 2019.
Quali sono le finalità di questa riforma
L’adeguamento richiesto dalla Riforma del Terzo Settore è stata reso necessario al fine di migliorare e semplificare il frammentario mondo a cui si riferisce. Ad esempio:
- Realizzare un solo e unico regolamento normativo per tutti gli enti no profit;
- Riconoscere e promuovere tutte quelle attività di natura commerciale che hanno finalità sociale;
- Determinare una maggiore trasparenza verso il pubblico e per il controllo da parte della Pubblica Amministrazione;
- per quanto riguarda le Onlus, fornire un inquadramento “civilistico” e non solo fiscale.
Nascita degli Enti del Terzo Settore
La Riforma del Terzo Settore coincide con la nascita degli ETS, gli Enti del Terzo Settore, categoria nella quale confluiranno, come detto in premessa diversi attori:
- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- Enti filantropici;
- Imprese sociali (incluse le Cooperative sociali);
- Società di mutuo soccorso;
- Associazioni, riconosciute e non, Fondazioni, Enti di carattere privato diversi dalle società, Onlus;
- Reti associative.
Tutte queste realtà confluiranno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. il quale verrà gestito su base territoriale, in collaborazione con ciascuna Regione e/o Provincia autonoma. All’interno del RUNTS andranno depositati i rendiconti e/o i bilanci, assieme ad altri documenti di rilievo amministrativo, entro il 30 giugno di ogni anno.
L’adeguamento statutario
Il cambiamento principale disciplinato dalla Riforma del Terzo Settore riguarda l’adeguamento statutario di ogni realtà. E sono molteplici gli ambiti che bisognerà rivedere per essere in regola. Di seguito:
- Attività di interesse generale;
- Finalità perseguite;
- Esercizio di attività diverse;
- Assenza del fine lucrativo;
- Devoluzione del patrimonio;
- Patrimoni destinati a uno specifico affare;
- ETS, ODV, APS nella denominazione;
- Bilancio di esercizio e sociale;
- Diritto di esaminare i libri sociali;
- Disciplina del volontariato;
- Ammissione dei soci e diritto di voto;
- Competenze dell’Assemblea;
- Organo di amministrazione;
- Organo di controllo;
- Coerenza generale ODV, APS;
- Trasformazione, fusione e scissione.
Articolo di Angelo Andrea Vegliante